Pericolo scampato per i titolari di pensioni e trattamenti assistenziali collegati al modello RED. Infatti, chi ha provveduto a mandare all’INPS questo modello entro il 29 febbraio appena trascorso, ha evitato provvedimenti piuttosto seri. Parliamo di sospensione e revoca della pensione.
Ed anche di possibili somme da restituire all’INPS. Gli adempimenti però non sono finiti al 29 febbraio 2024. Perché i titolari di prestazioni assistenziali come possono essere l’Assegno Sociale piuttosto che la prestazione sostituita sull’invalidità civile, devono adempiere ad un’altra comunicazione obbligatoria. Stavolta entro il 30 giugno prossimo. Ed anche in questo caso i rischi sono i medesimi che si corrono con il Modello RED.
Stop pensione e assegno sociale, i rischi ci sono anche dopo il Modello RED
Stop pensione e assegno sociale per chi non ha mandato il Modello RED per tempo. Ma lo stesso accade a chi non manderà entro il 30 giugno 2024 all’INPS le autocertificazioni di residenza e ricovero. I titolari dell’Assegno Sociale, per esempio, sono assoggettati all’obbligo di presentazione del Modello ACC.AS/PS. In pratica i titolari della pensione per chi non ha contributi versati, devono comunicare entro la fine del prossimo mese di giugno l’autocertificazione di residenza effettiva in Italia e il modello con cui si segnalano eventuali ricoveri. L’INPS, infatti, pretende dai titolari di queste prestazioni, diverse comunicazioni all’anno. E se il Modello RED è necessario affinché l’INPS possa confermare il diritto all’Assegno Sociale che è collegato ai redditi del titolare e del coniuge, anche quest’altra comunicazione come vedremo è importantissima.
Residenza e ricoveri, ecco cosa comunicare adesso all’INPS
Per consentire all’INPS di accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento della prestazione, le comunicazioni sono obbligatorie. Perché l’INPS determina il diritto all’Assegno Sociale e la sua misura, in base ai redditi del titolare e del coniuge. Ma il diritto all’Assegno Sociale è tale solo per chi risiede effettivamente in Italia. La misura, infatti, non si può esportare all’estero. Significa che chi si trasferisce non può godere dell’Assegno Sociale in quanto prestazione assistenziale sul territorio italiano. Allo stesso modo, se il titolare di una prestazione a sostegno delle invalidità, viene ricoverato in una struttura pubblica o privata convenzionata, lo deve comunicare all’INPS. In questo caso serve presentare il modello ACC.AS/PS. Allegando anche le ricevute della struttura dove è ricoverato il titolare. Perché l’INPS deve calcolare l’entità del contributo a carico della struttura (e quindi dello Stato). Perché non si possono prendere due aiuti contemporaneamente. Se lo Stato spende soldi per il ricovero, taglia la prestazione assistenziale al diretto interessato.