Se c’è una cosa pericolosa che un automobilista può fare mentre si mette al volante è quella di farlo dopo aver assunto sostanze stupefacenti, farmaci particolari o dopo aver bevuto sostanze alcoliche. Guidare quando non si è lucidi è molto pericoloso per l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.
Per questo il Codice della Strada è rigido da questo punto di vista, con sanzioni, punizioni e multe esemplari. Per la guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre a dover pagare una salatissima multa, si corre il rischio di perdere la patente. E se l’alterazione è rilevata quando si è verificato un incidente grave, allora l’interessato rischia anche sanzioni penali. Rilevare lo stato di alterazione alcolica di un automobilista in genere passa dalle apparecchiature classiche dell’alcoltest. Si tratta di quelle apparecchiature che anche le Forze dell’Ordine hanno dietro per verificare il tutto seduta stante. Ma adesso la Suprema Corte di Cassazione aumenta ancora la dose, e di fatto rende le apparecchiature praticamente inutili.
Chi si mette alla guida in stato di ebbrezza può essere riconosciuto come non idoneo a guidare non soltanto se viene assoggettato al controllo dell’alcoltest. Adesso i rilievi anche soggettivi delle Forze dell’Ordine potrebbero essere reputati come sufficienti. Il caso specifico di questa recente sentenza degli ermellini della Cassazione, infatti, rischia di creare quel precedente che cambia le carte in tavola. Bastano le testimonianze degli agenti intervenuti sul posto, che hanno notato uno stato di alterazione di un automobilista, e l’alcoltest potrebbe non servire. La Cassazione parla di elementi obiettivi e sintomatici nella sua sentenza. Significa che l’odore di alcol, le risposte poco fluide e confusionarie di un automobilista, o manovre particolari fatte con il veicolo (come l’urtare un marciapiede), possono determinare quel sospetto di ubriachezza che poi si tramuta in caso concreto in tribunale.
Il paradosso per qualcuno è che la Cassazione parla di elementi oggettivi e sintomatici, mentre a tutti gli effetti la testimonianza di un agente delle Forze dell’Ordine per natura è soggettiva. Però adesso per confermare come un automobilista stia guidando in stato di ebbrezza il tasso alcolemico non deve necessariamente essere rilevato tramite le apparecchiature alcoltest. Va detto al riguardo che approfondendo le motivazioni della sentenza, viene rimarcato il fatto che l’alcoltest va considerato uno strumento di verifica il cui esito non è mai stato considerato come prova legale. Nel caso di specie della sentenza, ad un automobilista che aveva fatto ricorso contro una multa da 1.500 euro con conseguente revoca della patente, la Cassazione ha respinto il ricorso.
L’uomo che aveva causato un sinistro era stato ritenuto ubriaco nonostante non fosse stato controllato con l’alcoltest perché lui stesso si era rifiutato. Si tratta di un giudizio singolo di una corte, anche se importante come lo è la Cassazione. Come detto, questo crea un precedente. Ma non va considerato come un cambio di normative e di Leggi. Nessuno stop agli alcoltest per essere considerati ubriachi alla guida. Perché effettivamente gli alcoltest erano e restano gli strumenti che le Forze dell’ordine devono usare per verificare lo stato di alterazione del guidatore.
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