L’Indennità di Accompagnamento è una delle misure più utilizzate dai soggetti con gravi problemi fisici o psichici e non capaci di svolgere le loro comuni attività quotidiane. Parliamo di disabili gravi, cui lo Stato eroga un’indennità non tassabile, non pignorabile e che serve per rendere più dignitosa la loro vita.
Spesso però in sede di istruttoria della domanda, la stessa viene respinta. O meglio, sarebbe il caso di dire che al disabile viene assegnato solo l’invalidità, anche al 100% ma senza indennità di accompagnamento. Spesso la prima domanda di accompagnamento viene respinta, e gli interessati si trovano di fronte ad un bivio. Fare ricorso, magari avvalendosi di un avvocato, oppure presentare una nuova domanda.
L’indennità di accompagnamento è appannaggio di chi possiede un’invalidità del 100%, ha difficoltà a svolgere le comuni attività della quotidianità senza un accompagnatore. Si tratta di una misura che prescinde dall’età del richiedente e dal suo reddito. Ma riguarda solo per chi dimora effettivamente in Italia. Difficoltà di deambulazione e necessità di assistenza continua sono gli altri fattori determinanti per la corresponsione della indennità. Che nel 2024 è pari a 503,41 euro al mese. L’iter per ottenere l’indennità di accompagnamento parte dal certificato medico introduttivo del medico curante, come per tutte le altre prestazioni per i disabili. Poi si va dal patronato, con la ricevuta di trasmissione telematica del certificato e la copia della domanda. In modo tale che lo stesso patronato presenti all’INPS la domanda di assegno di accompagnamento. E poi si prosegue con l’accertamento sanitario dell’invalidità, effettuato dalla commissione medica invalidi civili.
Proprio la commissione medica è l’organo preposto a convalidare la richiesta. Tramite verbale, viene assegnato il grado di invalidità al richiedente ed eventualmente l’applicazione dei benefici dell’accompagnamento. Non sempre però a prima istanza l’interessato ottiene ciò che ha richiesto. A volte si può essere considerati invalidi, anche al 100% ma senza indennità di accompagnamento. In questi casi, se l’interessato contesta la decisione della commissione, ha la facoltà. entro 60 giorni dal ricevimento dell’esito della visita (fa fede il verbale), di presentare ricorso alle competenti autorità. In genere il ricorso si fa tramite un legale. Molti però tornano dal medico curante per un nuovo certificato, con tanto di nuova presentazione della domanda con una diagnosi più grave della precedente, come fosse un aggravamento. Un errore marchiano. Perché devi stare attento, se fai questo perdi molti mesi di indennità. Infatti, una cosa è presentare ricorso. Che in caso di accettazione, dà diritto agli arretrati per tutti i mesi a partire da quello di presentazione della prima domanda. Con una istanza ex novo invece, niente arretrati e, se accolta, l’accompagnamento decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.
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