Attenzione alle pensioni cumulabili con redditi da lavoro autonomo: in alcuni casi non è possibile. Ecco che cosa è bene sapere.
Quando si parla di pensioni, che siano di vecchiaia oppure di anzianità o ancora di invalidità, è bene conoscere tutti i meccanismi che regolano questo tipo di trattamenti, specialmente nel caso in cui si intenda cumularli con altri redditi.
È bene infatti sapere che se, da una parte, è vero che le pensioni liquidate con un’anzianità contributiva almeno di 40 anni sono, dal 2009, interamente cumulabili con redditi sia da lavoro autonomo che dipendente, ci sono dei casi nei quali questo non è assolutamente possibile. Ed è bene esserne a conoscenza a priori per non incappare in spiacevoli sorprese. Scopriamo dunque quando non è consentito cumulare l’assegno, ovvero quando lavorare potrebbe arrivare a far perdere la possibilità di procedere in tal modo.
Cumulo pensioni e redditi, quando si rischia la sospensione del trattamento pensionistico? Facciamo chiarezza
Il cosiddetto ‘divieto’ di cumulo interessa, nella fattispecie, una serie di specifici trattamenti, ossia le pensioni di anzianità ed i prepensionamenti, nonché le pensioni di vecchiaia che vengono liquidate nel sistema contributivo afferenti all’Ago, l’Assicurazione generale obbligatoria. Esso riguarda anche le forme sostitutive ed esclusive dell’Ago, oltre alla Gestione Separata.
Ma con un particolare da tenere in considerazione: l’impossibilità di cumulo concerne uno specifico periodo, quello compreso tra la data nella quale la pensione viene a decorrere e quella in cui si matura il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia, che sia previsto nella specifica gestione a carico della quale il trattamento pensionistico è stato liquidato.
Altresì è invece possibile usufruire del cumulo nel momento in cui il requisito anagrafico viene effettivamente raggiunto. E ricordiamo che ad oggi ciò accade quando si compiono 67 anni. In quali casi, dunque, si rischia che il trattamento pensionistico venga di fatto sospeso? L’interruzione dell’erogazione può sopraggiungere qualora continuino ad essere ottenuti redditi provenienti da un’attività lavorativa differente da quella autonoma occasionale.
Per quanto riguarda i redditi derivanti da quest’ultima, invece, la produzione degli stessi deve andare oltre il limite dei 5000 euro lordi ogni anno. Infine, per ciò che concerne le tempistiche, si fa riferimento all’anno nel quale i redditi vengono prodotti nonché all’eventuale possibilità di recupero delle mensilità del trattamento pensionistico corrisposte ‘indebitamente’.