Dicembre è il mese della tredicesima mensilità: qual è il suo ammontare e cosa fare in caso di mancata erogazione da parte del datore?
La tredicesima nasce come un’elargizione volontaria da parte del datore di lavoro, considerato come gratifica natalizia che inizialmente non presentava il carattere dell’obbligatorietà. Successivamente, nel 1937, fu introdotto per legge l’obbligo per i datori di versare ai propri lavoratori una tredicesima mensilità: inizialmente era previsto solo per i dipendenti del settore industriale, ma pian pano fu esteso a tutte le categorie.
L’importo della tredicesima si basa sulla retribuzione solare ed equivale ad un dodicesimo di quanto corrisposto negli ultimi 12 mesi. Spetta a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, part-time e full-time, e ai pensionati, non spetta invece ai collaboratori e i parasubordinati.
Viene erogata in base allo stipendio e al numero di mensilità lavorative dell’ultimo anno; per ottenere l’importo esatto è necessario moltiplicare lo stipendio lordo per il numero di mesi in cui si è lavorato e dividere il risultato per 12.
Tredicesima: cosa fare in caso di ritardo o mancata erogazione?
La tredicesima viene erogata entro le festività natalizie e ogni settore lavorativo ha una sua data: per gli statali la distribuzione avviene insieme allo stipendio, per i pensionati insieme al cedolino della pensione, mentre per i privati è necessario fare riferimento a quanto stabilito nei singoli CCNL, che in generale prevedono l’erogazione nel periodo natalizio.
Se il datore di lavoro non versa nei tempi previsti la tredicesima è necessario prima di tutto assicurarsi di non rientrare in quei casi in cui questa non matura, ovvero: lavoro effettivo annuo inferiore a 15 giorni al mese, congedo parentale, aspettativa non retribuita, permessi non retribuiti e così via. Se non si rientra in tali situazioni, e quindi è il datore ad essere inadempiente, il dipendente avrà tutto il diritto a far valere le sue pretese e a vedersi versare la tredicesima.
Innanzitutto si deve procedere con un sollecito di pagamento per il quale il lavoratore si può rivolgere ad un sindacato o alle associazioni rappresentative del settore. Se neanche questo dovesse bastare sarà necessario adire le vie legali. È inoltre importante ricordare che il diritto a ricevere la tredicesima si prescrive in tre anni.