Cosa succede se il conducente rifiuta di firmare il verbale al termine della contestazione della violazione stradale? Scopriamolo insieme.
Cosa prevedono la legge e la giurisprudenza per i casi in cui, al termine di una contestazione di violazione in base al Codice della Strada, il conducente si rifiuti di firmare il verbale? La multa rimane comunque valida e dunque da evadere oppure no? E il verbale viene quindi inviato al domicilio di residenza invece di essere consegnato a mano?
Ebbene, in base alla legge anche nel caso in cui il conducente non intenda firmare il verbale di contestazione dell’infrazione stradale che gli è stata riconosciuta e notificata con l’importo relativo alla contravvenzione, le forze dell’ordine che lo hanno prodotto hanno il dovere di consegnarglielo a mano.
Il conducente, tuttavia, può rifiutare di riceverlo e trattenerlo con sé: in questi casi, quindi, il verbale verrà spedito all’indirizzo di domicilio e l’ammontare di contravvenzione sarà maggiorato delle spese di spedizione. Dunque, seppur di poco, la contravvenzione aumenta e l’illecito si considera comunque valido, inoppugnabile e definitivo a tutti gli effetti. In alternativa, il conducente può proporre opposizione nei termini di legge e procedere poi in giudizio per far valere le sue ragioni contro il provvedimento, se ritenuto non dovuto.
In base alle motivazioni espresse da due sentenze della Corte di Cassazione (nello specifico la numero 195 del 2014 e la numero 19025 del 2005), anche in caso di rifiuto da parte del conducente di firma del verbale e di rifiuto di riceverlo a mano al termine della contestazione avvenuta di persona in strada, la cartella esattoriale risulta comunque valida.
Per la giurisprudenza, infatti, la consegna a mano e la notifica per posta presso il domicilio del conducente rendono il procedimento di contestazione regolarmente concluso e valido a tutti gli effetti, anche se non firmato dal conducente ritenuto trasgressore del Codice della Strada. I due atti, infatti, ovvero la consegna a mano e la notifica per posta, vengono considerati equipollenti.
L’unica possibilità per il conducente di far annullare la sanzione è quindi quella di presentare ricorso. Per farlo, occorre rispettare i termini di presentazione imposti per legge, ovvero di 30 giorni se si decide di rivolgersi e appellarsi al Giudice di Pace oppure di 60 giorni se invece si intende rivolgersi al Prefetto. I quali, quindi, valutate le ragioni delle parti coinvolte, potranno emettere la sentenza a favore di quella ritenuta operante in piena e assoluta legittimità.
Non è impossibile distinguere un testo generato dall’intelligenza artificiale rispetto a uno scritto da una…
Avete notato che in Italia i film al cinema escono sempre di giovedì? Come mai…
Avete mai pensato al motivo per cui le montagne russe si chiamano così? C’entra la…
Inizia la seconda metà del mese, ecco che cosa ci dice l’oroscopo dal 16 al…
Come mai nelle strade ci sono limiti di velocità diversi e come vengono stabiliti? Questo…
La petunia sta arrivando alla fine della sua fioritura, ma ecco alcuni consigli su come…