Cosa succede se il conducente rifiuta di firmare il verbale al termine della contestazione della violazione stradale? Scopriamolo insieme.
Cosa prevedono la legge e la giurisprudenza per i casi in cui, al termine di una contestazione di violazione in base al Codice della Strada, il conducente si rifiuti di firmare il verbale? La multa rimane comunque valida e dunque da evadere oppure no? E il verbale viene quindi inviato al domicilio di residenza invece di essere consegnato a mano?
Ebbene, in base alla legge anche nel caso in cui il conducente non intenda firmare il verbale di contestazione dell’infrazione stradale che gli è stata riconosciuta e notificata con l’importo relativo alla contravvenzione, le forze dell’ordine che lo hanno prodotto hanno il dovere di consegnarglielo a mano.
Il conducente, tuttavia, può rifiutare di riceverlo e trattenerlo con sé: in questi casi, quindi, il verbale verrà spedito all’indirizzo di domicilio e l’ammontare di contravvenzione sarà maggiorato delle spese di spedizione. Dunque, seppur di poco, la contravvenzione aumenta e l’illecito si considera comunque valido, inoppugnabile e definitivo a tutti gli effetti. In alternativa, il conducente può proporre opposizione nei termini di legge e procedere poi in giudizio per far valere le sue ragioni contro il provvedimento, se ritenuto non dovuto.
Validità della cartella esattoriale se il verbale non viene firmato: sussiste oppure no?
In base alle motivazioni espresse da due sentenze della Corte di Cassazione (nello specifico la numero 195 del 2014 e la numero 19025 del 2005), anche in caso di rifiuto da parte del conducente di firma del verbale e di rifiuto di riceverlo a mano al termine della contestazione avvenuta di persona in strada, la cartella esattoriale risulta comunque valida.
Per la giurisprudenza, infatti, la consegna a mano e la notifica per posta presso il domicilio del conducente rendono il procedimento di contestazione regolarmente concluso e valido a tutti gli effetti, anche se non firmato dal conducente ritenuto trasgressore del Codice della Strada. I due atti, infatti, ovvero la consegna a mano e la notifica per posta, vengono considerati equipollenti.
L’unica possibilità per il conducente di far annullare la sanzione è quindi quella di presentare ricorso. Per farlo, occorre rispettare i termini di presentazione imposti per legge, ovvero di 30 giorni se si decide di rivolgersi e appellarsi al Giudice di Pace oppure di 60 giorni se invece si intende rivolgersi al Prefetto. I quali, quindi, valutate le ragioni delle parti coinvolte, potranno emettere la sentenza a favore di quella ritenuta operante in piena e assoluta legittimità.