Il Governo ha modificato la disciplina del Superbonus, diminuendo la percentuale di detrazione spettante e inserendo maggiori limiti tra i beneficiari.
Il Superbonus è passato dal 110% al 90% ma, dal 1° gennaio 2024, la detrazione scenderà ancora al 70%.
A stabilirlo è il D.L n. 104, che specifica quali siano i presupposti da rispettare per coloro che intendono effettuare interventi di incremento dell’efficienza energetica e di ristrutturazione, sfruttando l’agevolazione fiscale in Dichiarazione dei Redditi.
La normativa si applica sia ai lavori già avviati sia a quelli in cantiere. Ma quali sono le opzioni da poter utilizzare entro il prossimo 31 dicembre?
Il D.L n. 104 sottolinea che potranno godere del Superbonus nella Dichiarazione dei Redditi anche coloro che scelgono di anticipare i pagamenti fino al 31 dicembre, relativamente ai lavori compiuti su villette e immobili indipendenti che, entro il 30 settembre 2022, hanno realizzato almeno il 30% del totale dei lavori.
Questa regola si applica anche per i costi affrontati dai condomini sulle parti comuni degli edifici, qualora vi sia un anticipo dei pagamenti rispetto all’esecuzione dei lavori.
Superbonus prorogato per un ulteriore anno? Solo se si rispettano questi requisiti
Per i lavori che verranno pagati entro il 31 dicembre 2023 sarà possibile continuare a beneficiare della detrazione al 110%, anche nel caso in cui l’effettiva esecuzione degli interventi verrà realizzata in un secondo momento.
Il Superbonus al 110% o al 90%, poi, rimarrà in vigore anche per i lavori riguardanti i condomini che verranno pagati entro il prossimo dicembre. L’agevolazione fiscale si applica sia alle spese affrontate sulle parti comuni degli edifici condominiali sia nelle singole unità , qualora si tratti di lavori trainanti.
Per i proprietari che, invece, hanno optato per la cessione del credito, il Superbonus rimane valido solo se i lavori sono quasi ultimati o se è stato compiuto almeno il 30% degli interventi programmati.
Se è stato presentato il SAL (Stato di Avanzamento Lavori) per gli interventi suddivisi in un biennio, possono rientrare nella cessione del credito solo i costi relativi allo stesso anno di presentazione del SAL; gli altri costi, invece, rientreranno nella detrazione in Dichiarazione dei Redditi.
Ad esempio, se un condominio ha inviato lo Stato di Avanzamento Lavori nel 2023, potrà sfruttare il Superbonus solo se, entro il 31 dicembre, i lavori verranno ultimati e pagati.
Viene, invece, esclusa la possibilità di richiedere il Superbonus nell’ipotesi di interventi edilizi compiuti entro il 16 marzo 2024 (termine per l’invio della comunicazione di opzione). Con il nuovo anno, vi sarebbero selle discrepanze tra il SAL e i pagamenti dei lavori.