Il Rdc non esiste più e ora arriva un nuovo sostegno economico sostanzioso. Ecco di cosa si tratta e come richiedere la misura del Governo.
Il Reddito di Cittadinanza ormai non c’è più, perché Giorgia Meloni ha mantenuto le promesse e lo ha eliminato tra le misure al sostegno economico delle famiglie.
Su 3,5 milioni di percettori del Reddito di Cittadinanza lo scorso marzo 2023, la maggioranza si trovavano al Sud e nelle Isole, con 1,72 milioni beneficiari. Il Nord Italia viene subito dopo, con 424mila percettori, mentre al Centro una quota più ridotta, circa 327 mila. Campania, Sicilia e Lazio erano le regioni con un maggior numero di persone e famiglie che percepivano il RDC. E adesso cosa accadrà a questi beneficiari?
Il Decreto Lavoro, noto come DL n.48 del 4 maggio 2023, ha introdotto significative modifiche al panorama previdenziale e alla gestione dei rapporti di lavoro in Italia. Tra le novità è prevista l’eliminazione del Reddito di Cittadinanza, a partire dal 2024, che sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione (Adi). Questa importante riforma segna un cambiamento significativo nel sistema di sostegno economico per le famiglie e mira a favorire un maggior coinvolgimento nel mondo del lavoro e un’efficace inclusione sociale.
A partire dal 1 gennaio 2024, ci sarà l’ADI che oltre a un assegno prevede percorsi per l’inserimento sociale, la formazione, l’occupazione e le politiche attive del lavoro. Per ottenere l’assegno di inclusione, i cittadini interessati dovranno iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione sociale e Lavorativa (SIISL). Successivamente, dovranno sottoscrivere un Patto di attivazione digitale.
Questo garantirà la trasmissione dei dati del richiedente ai Centri dell’Impiego, alle agenzie del lavoro e agli enti autorizzati alle attività di intermediazione. Questo processo mira a favorire l’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. Per ottenere l’Adi bisogna essere cittadino dell’Ue, di Paesi terzi con un permesso di soggiorno nell’Unione Europea, essere cittadino italiano o avere uno status di protezione internazionale.
L’ISEE dei richiedenti deve essere pari o inferiore a 6000 euro annui, moltiplicato per un coefficiente specifico chiamato scala di equivalenza. La residenza principale non sarà calcolata nel patrimonio immobiliare e non deve superare i 30000 euro annui ai fini del calcolo ISEE. Quello mobiliare non deve superare i 6000 euro, questa soglia aumenta di 2000 euro per ogni membro aggiuntivo, fino a 10000 euro.
Nessun membro deve possedere veicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con più di 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti. Non devono essere proprietari di navi e imbarcazioni, essere soggetti a misure cautelari, disoccupati a seguito di dimissioni volontarie e non risiedere in strutture a totale carico pubblico.
Quando uno o più membri ha un reddito da lavoro dipendente, il beneficio non influirà fino a un massimo di 3000 euro lordi annui. Questa è una delle principali differenze dal Rdc e chi ha l’ADI dovrà comunicare all’INPS sono i redditi che superano tale soglia. L’ADI va da un minimo di 4800 euro annui fino ai 6000 euro all’anno, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza a cui si può aggiungere fino ai 3360 annui per chi vive in affitto.
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