Questa è la soglia che una donazione non deve assolutamente superare. Se non c’è l’atto del notaio rischi l’annullamento.
Fai attenzione: in alcuni casi è valida, ma in altri invece no: scopri cosa ha stabilito la Corte di Cassazione.
Sai che potresti avere dei problemi se qualcuno ti fa una donazione tramite bonifico bancario? Ecco i dettagli che devi assolutamente conoscere.
Donazione con bonifico, in quali casi è valida e in quali no
Secondo quanto ha stabilito alcuni anni fa la Corte di Cassazione, con la sentenza 18725 del 27 luglio 2017, ci sono dei casi in cui non è possibile fare la donazione con bonifico, senza che vi sia un atto pubblico, cioè un atto un apposito del notaio, scopriamo quali sono in questi casi.
L’operazione bancaria di bonifico deve essere necessariamente motivata da una causale. Per esempio, se si tratta di una donazione fatta con bonifico finalizzata ad acquistare un bene o un servizio erogato dal beneficiario del bonifico, bisogna specificare il bene o il servizio stesso, o indicare la motivazione chiaramente. La nullità comporta, alla morte del soggetto che ha compiuto la donazione, la possibilità per i suoi eredi di impugnare la donazione per farsi restituire la somma della donazione da chi ne ha beneficiato.
Diverso è il caso invece della donazione che viene definita invece indiretta, e in questa fattispecie rientrano il versamento su conto corrente cointestato, il pagamento di un altrui debito o la rinuncia di un credito a favore di un debitore, o ancora il pagamento fatto al posto di qualcun altro, come nel caso in cui un genitore paghi per un immobile intestato a suo figlio. Anche il cosiddetto contratto a favore di un terzo rientra tra le donazioni che è possibile fare senza atto pubblico, senza il rischio di nullità.
Se però l’importo di una donazione è modico, allora si può procedere con bonifico in entrambi i casi, anche senza atto pubblico del notaio e non si rischia che la stessa sia ritenuta nulla.