Ad una riunione di condominio è possibile presentare una delega. Ma bisogna fare molta attenzione agli errori perché si rischia grosso.
Se non ci si può presentare ad una riunione di condominio è possibile incaricare un’altra persona o un altro condomino tramite delega. Si tratta di un documento scritto, che deve essere firmato dalla delegante e consegnato all’amministratore.
Quando si parla di deleghe per le riunioni di condominio è opportuno fare attenzione a non commettere errori o vizi che potrebbero consentire l’impugnazione della delega assembleare. Da questa azione deriverebbero una serie di conseguenze che bisogna assolutamente conoscere. Così come bisogna conoscere il rapporto tra delegante e delegato.
Condominio: chi può impugnare una delega assembleare?
In base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano i condomini hanno la possibilità di partecipare all’assemblea per interposta persona. In sostanza, è possibile delegare qualcun altro a presenziare all’assemblea al proprio posto.
La legge stabilisce che chiunque può sostituire il condomino all’interno dell’adunanza, fatta eccezione per l’amministratore. Tuttavia, se la delega presenta dei vizi può essere impugnata, comportando una serie di conseguenze.
La delega può essere impugnata dal condomino delegante in presenza di eventuali vizi nel documento. Questa figura è l’unica che ha diritto a far valere gli eventuali vizi, mentre tutti gli altri condomini non sono legittimati a farlo.
Dopotutto, il rapporto tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sul mandato, dunque si tratta di rapporti interni che nulla hanno a che fare con il condominio.
Ma quali sono i vizi che possono caratterizzare una delega assemblare? Nel caso in cui nella delega manchino gli elementi essenziali è possibile definire la nullità di una delibera assembleare. Per tutti gli altri vizi, invece, si procede con l’annullamento della delibera.
In questo caso, la delibera adottata con il voto determinante di un soggetto con delega viziata può essere impugnata, ma solo dal delegante.
In base ai principi generali, il vizio di annullabilità non può essere rilevata d’ufficio. L’unico soggetto a essere legittimato a dedurlo è colui che ha interesse a farlo valere. In pratica, gli altri condomini non possono muovere contestazioni relative alla partecipazione all’assemblea di altri intervenuti tramite delega.
A specificare la non impugnabilità della delega da altri condomini non delegati è la Corte di Cassazione, che ha sottolineato come la possibilità di impugnare la delibera per essere stato falsamente rappresentato in assemblea ricade solo sul delegante. Dopotutto, quest’ultimo è l’unico soggetto che può provare l’utilizzo illecito della delega.