È possibile percepire insieme sia l’assegno di accompagnamento dell’Inps che l’indennità di disoccupazione? Ecco cosa prevede la legge.
In Italia sono tante le forme di sussidio o indennità previste ma non tutte possono essere ricevute insieme ed anzi delle volte l’una esclude l’altra. Pertanto è sempre bene valutare con attenzione e sulla base dei propri requisiti quale sia la più conveniente.
In altri casi è invece lecito domandarsi se vi sia la possibilità di riceverne due contemporaneamente: è ciò che accade con l’assegno di accompagnamento e la Naspi, due sussidi che in molti si chiedono se siano cumulabili. Scopriamo dunque come vengono regolamentate queste prestazioni legate ad invalidità e legge 104 e allo stato di disoccupazione.
Naspi e assegno di accompagnamento, sono cumulabili o no? Cosa dice la legge
Vi possono essere casistiche nelle quali un soggetto con una percentuale di invalidità che gli consenta di accedere alla legge 104 svolga anche un’attività lavorativa. Nel primo caso è fuori discussione che possa percepire l’indennità di accompagnamento, ma se dovesse rimanere senza lavoro potrebbe effettuare la richiesta della Naspi? Rispondiamo a questa domanda di seguito. Ebbene, per lo stato italiano queste due misure sono tra loro compatibili, ovvero è assolutamente possibile percepirle entrambe.
Infatti l’indennità mensile di disoccupazione è stata introdotta nel 2015 ed è cumulabile con la prestazione economica versata alle persone che non hanno possibilità di deambulare in autonomia, che non sono autosufficienti nello svolgimento di azioni della vita quotidiana. La domanda per la Naspi andrà effettuata ad esempio nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto oppure per scadenza del contratto lavorativo.
Non solo, perché vi è anche compatibilità con il Reddito di Cittadinanza, tenendo però presente che l’importo della Naspi andrà ad incidere sul valore dell’Isee e dunque sulla misura del sussidio. La Naspi, infine, è compatibile anche nel caso in cui si percepisca una pensione dall’estero, mentre non lo è con l’assegno ordinario di invalidità, con la pensione di inabilità lavorative e con quella di vecchiaia o anticipata.
Inoltre, non è cumulabile con indennità di mancato preavviso, l’indennità di malattia successiva allo sbarco (per i lavoratori marittimi) e quelle di maternità/paternità, di malattia o infortunio, di Cig o mobilità. Anche l’accompagnamento non può essere percepito insieme a similari prestazioni erogate per invalidità contratte sul lavoro, di servizio o a causa della guerra. Sta al singolo scegliere il trattamento più favorevole.