Se il lavoratore dipendente viene licenziato, mantiene oppure perde il suo diritto al Trattamento di Fine Rapporto? Ecco cosa dice la legge a riguardo.
Con il termine licenziamento viene indicata la circostanza dell’interruzione definitiva del rapporto professionale tra il dipendente ed il datore di lavoro per volontà di quest’ultimo, in base ai motivi più disparati, siano essi di tipo economico oppure di tipo disciplinare. Ora consideriamo invece un acronimo, ovvero il TFR: indica il Trattamento di Fine Rapporto, detto anche liquidazione, ovvero un accantonamento economico accumulato dal lavoratore durante il periodo di impiego ed il quale viene poi versato in toto al termine definitivo del rapporto professionale.
Dunque, cosa capita nelle circostanze in cui il rapporto cessi a causa di un licenziamento? Il lavoratore mantiene oppure perde il suo diritto al TFR? Ebbene, è il Codice Civile a venirci in soccorso per rispondere chiaramente e senza possibilità di fraintendimento al quesito. Sebbene il licenziamento venga considerato un evento punitivo, perché effettivamente conduce in ogni caso a conseguenze drastiche e spesso piuttosto problematiche, il datore di lavoro ha doveri ed obblighi ben precisi, stabiliti per legge.
Non ha facoltà, infatti, nemmeno nelle situazioni di licenziamento effettuato per giusta causa, di sottrarre al lavoratore diritti inalienabili. Tra cui, come esplicitato all’articolo 2120 del Codice, quello all’ottenimento del Trattamento di Fine Rapporto: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”. Quindi, la legge è chiara. Indipendentemente dalle cause del licenziamento, il TFR spetta di diritto al dipendente.
Come comportarsi se l’azienda non paga il TFR al lavoratore licenziato
Partiamo da un principio di base: il lavoratore licenziato, così come qualsiasi altro che interrompa definitivamente il rapporto professionale con la propria azienda, non deve presentare alcuna richiesta formale o istanza per ottenere il TFR. Semplicemente, gli spetta di diritto e deve essere corrisposto in forma automatica solitamente entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (alcuni contratti collettivi prevedono tempistiche leggermente diverse: per questo motivo si consiglia la loro consultazione).
Ma cosa fare se l’azienda non versa l’ammontare dovuto? Ebbene, l’ex dipendente – licenziato oppure ritiratosi regolarmente – può procedere con l’invio di una lettera di sollecito e diffida, intimando termini temporali di pagamento. A questo punto, se l’azienda protrae l’inadempimento oltre i 60 giorni, l’ex dipendente può quindi rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro del territorio competente.
L’Ente, dunque, attraverso un giudice competente nominato, emetterà nei confronti dell’azienda un decreto ingiuntivo che, oltre ad includere l’ammontare spettante del TFR, aggiungerà le spese di procedura, gli interessi ed eventuali richieste accolte di risarcimento per il danno subito a causa del ritardo. Ecco quindi che il legale rappresentante dell’azienda avrà 40 giorni di tempo per ottemperare alle disposizioni ricevute, fatta salva la circostanza di un’eventuale opposizione motivata che intenda avanzare al giudice.